Ogni primavera, con la stagione dichiarativa, si ripresenta la questione: quando serve il visto di conformità bonus e quando se ne può fare a meno?
La risposta dipende dall’importo del credito, dalla modalità di utilizzo e dalla tipologia di agevolazione. Chi sbaglia rischia di vedersi scartare l’F24, o peggio, di ricevere un avviso di recupero con sanzioni e interessi. Qui si fa il punto sulle regole 2026, sui soggetti abilitati e sulle responsabilità di professionista e contribuente.
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Cos’è il visto di conformità e a cosa serve
Il visto di conformità è un istituto previsto dal D.Lgs. 241/1997 e regolato nel dettaglio dal D.M. 164/1999. È una firma che un professionista abilitato appone sulla dichiarazione fiscale per attestare che i dati corrispondono alla documentazione contabile e che i crediti esposti esistono davvero.
La certificazione della correttezza formale delle dichiarazioni tributarie
Il professionista verifica la corrispondenza tra le cifre della dichiarazione e le scritture contabili: registri IVA, fatture, F24 versati. Si tratta di un controllo formale, che riguarda la coerenza documentale. Se un costo risulta registrato e supportato da fattura con traccia del pagamento, il visto può essere apposto. Il visto certifica la regolarità dei dati, e lo studio risponde della diligenza nell’esecuzione dei controlli, senza garantire che ogni operazione sia genuina sul piano economico.
La differenza rispetto alla revisione legale dei conti
La revisione legale è cosa diversa: il revisore esprime un giudizio sull’attendibilità del bilancio nel suo complesso. Il visto si ferma prima, alla verifica di dati fiscali e documentazione a supporto. Esiste però un collegamento normativo utile: le società di capitali con organo di controllo contabile possono far sottoscrivere la dichiarazione dal revisore in luogo del visto, con lo stesso effetto ai fini delle compensazioni.
Quando scatta l’obbligo di apposizione del visto nel 2026
Le regole del 2026 confermano le soglie note, con qualche novità dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025) e dai benefici premiali ISA. Il visto serve quando si vogliono utilizzare crediti fiscali oltre determinate soglie, in compensazione orizzontale o per ottenere rimborsi.
L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, IRPEF e IRES
La soglia per la compensazione orizzontale dei crediti IVA resta a 5.000 euro annui. Sotto questa cifra la compensazione è libera dal 1° gennaio. Oltre i 5.000 euro scatta l’obbligo del visto di conformità bonus sulla dichiarazione, con il vincolo di attendere dieci giorni dalla trasmissione telematica prima di utilizzare il credito. Dal 2021 lo stesso regime vale per IRPEF e IRES. Per i contribuenti con punteggi ISA pari o superiori a 8, la soglia sale a 50.000 euro; con punteggio almeno pari a 9 (o media di 8,5 nel biennio 2023/2024), si arriva a 70.000 euro. Lo stesso beneficio spetta a chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale.
I rimborsi IVA superiori a 30.000 euro
Per i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro il visto è obbligatorio. In alternativa si può presentare garanzia fideiussoria, ma nella pratica quasi tutti preferiscono il visto, che costa molto meno. I contribuenti “non a rischio” ottengono il rimborso senza garanzia, purché la dichiarazione sia munita di visto e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per rimborsi fino a 30.000 euro il visto non serve.
La cessione del credito per i bonus edilizi
Per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni, il visto di conformità bonus è obbligatorio dal D.L. 157/2021. Il D.L. 11/2023 ha fortemente ridimensionato la possibilità di cessione, ma le operazioni autorizzate richiedono ancora il visto. Il professionista verifica presupposti della detrazione, documentazione tecnica (asseverazioni, APE) e correttezza dei dati nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Tabella: soggetti abilitati al rilascio (commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
| Soggetto | Quando può rilasciare il visto | Condizione operativa |
|---|---|---|
| Dottori commercialisti ed esperti contabili | Sulle dichiarazioni fiscali e nei casi previsti dalla legge | Abilitazione telematica, comunicazione alla Direzione regionale, copertura assicurativa valida |
| CAF imprese e CAF dipendenti | Nei limiti della rispettiva attività di assistenza fiscale | Responsabile dell’assistenza fiscale e struttura autorizzata |
| Consulenti del lavoro | Nei casi ammessi dall’articolo 35 del d.lgs. 241/1997 | Iscrizione all’albo, requisiti formali e polizza RC |
Le responsabilità del professionista e dell’azienda

Il professionista risponde della diligenza nei controlli formali; il contribuente risponde della veridicità dei dati e della legittimità sostanziale del credito. Una ripartizione netta che va compresa bene prima di apporre qualsiasi firma.
La polizza assicurativa RC obbligatoria per il professionista che appone la firma
Ogni professionista abilitato deve sottoscrivere una polizza RC con massimale minimo di 3 milioni di euro (art. 6 D.Lgs. 175/2014). La copertura garantisce il risarcimento dei danni provocati a clienti e all’Erario. Il massimale va calibrato sul volume dell’attività: studi con clientela ampia dovrebbero valutare coperture superiori al minimo. Senza polizza valida il visto risulta irregolare. A ogni rinnovo va trasmessa alla Direzione Regionale la dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Sanzioni in caso di visto infedele e conseguenze per il contribuente
Se il visto risulta infedele, il professionista risponde in prima persona. L’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 prevede una sanzione da 258 a 2.582 euro, ma il rischio vero è un altro: se il visto infedele ha determinato un utilizzo indebito del credito, il professionista è tenuto al pagamento di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il ravvedimento operoso, con dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, consente di limitare il danno.
Per il contribuente, la Cassazione ha precisato che il visto è un adempimento formale: la sua irregolarità non comporta la perdita del diritto al credito, purché questo sia effettivamente spettante e non vi siano profili fraudolenti.
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