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Modello 770 2026 istruzioni e scadenze per i sostituti di imposta

modello 770 2026 compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta

Il modello 770 2026 chiude il ciclo aperto dalle ritenute operate nel 2025 e proseguito con l’invio delle Certificazioni Uniche. L’Agenzia delle Entrate ne ha approvato la versione definitiva con il provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, insieme alle istruzioni di compilazione. Il calendario concede due giorni supplementari, perché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo utile. Negli studi quel margine si consuma in fretta, visto che la quadratura dei dati assorbe settimane di verifiche.

Chi deve presentare il modello 770 nel 2026

L’obbligo riguarda chiunque, nel periodo d’imposta 2025, abbia operato ritenute alla fonte: datori di lavoro con dipendenti e collaboratori, società e professionisti che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto, amministratori di condominio, enti che erogano pensioni o provvigioni, intermediari finanziari che applicano prelievi su dividendi e proventi da partecipazione, gestori di portali telematici che trattengono l’imposta sui canoni delle locazioni brevi. Anche le persone fisiche in regime forfetario con personale alle dipendenze restano sostituti d’imposta a tutti gli effetti e devono predisporre la dichiarazione.

I soggetti obbligati all’invio telematico

La trasmissione avviene per via telematica: direttamente dal sostituto, tramite un intermediario abilitato, tramite altri soggetti incaricati per le Amministrazioni dello Stato oppure attraverso società del gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia conclude la ricezione dei dati, e la prova è la comunicazione di avvenuto ricevimento: il messaggio immediato attesta soltanto l’arrivo del file. Un flusso scartato da Entratel obbliga a una nuova trasmissione entro cinque giorni. Resta poi a regime il canale semplificato per chi corrisponde solo redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomo e al 31 dicembre precedente aveva al massimo cinque dipendenti: la comunicazione mensile dei dati in F24 sostituisce la dichiarazione annuale, con scelta vincolante per l’intero periodo.

La differenza tra la certificazione unica e il 770

I due adempimenti viaggiano in parallelo con funzioni distinte. La Certificazione Unica attesta al singolo percipiente i redditi corrisposti, le ritenute subite e le detrazioni riconosciute; il 770 riepiloga verso l’Agenzia il totale delle ritenute operate, i versamenti eseguiti con F24, le compensazioni e i crediti utilizzati. Il calendario 2026 prevede tre termini per la CU: 16 marzo per lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi; 30 aprile per il lavoro autonomo abituale e le provvigioni non occasionali; 2 novembre per le certificazioni con soli redditi esenti. La scheda dell’Agenzia delle Entrate dedicata al modello 770/2026 ricorda che l’invio della dichiarazione presuppone la trasmissione della Certificazione Unica nei rispettivi termini e, quando richiesta, della certificazione degli utili.

Scadenze ufficiali e proroghe per la trasmissione

Il termine di legge resta il 31 ottobre, fissato dal comma 4-bis dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998. Nel 2026 quella data cade di sabato, quindi la scadenza si sposta a lunedì 2 novembre 2026, senza istanze o procedure particolari: il differimento opera in automatico per i termini che maturano di sabato o in giorno festivo. Arrivare all’ultima sera espone ai sovraccarichi del sistema telematico.

Il calendario fiscale estivo per le pmi

Tra luglio e settembre gli uffici amministrativi lavorano su più fronti: ritenute mensili da versare entro il 16, rate di saldo e acconto delle imposte dirette, controlli sui crediti maturati. Chi ha già gestito la scadenza dei versamenti, descritta in Imposte sui redditi 2026: calcolo e versamento saldo e acconto, si ritrova parte del lavoro impostata, perché codici tributo e anni di riferimento usati in F24 confluiscono poi nel quadro ST. Chiudere la raccolta dei dati entro settembre lascia ottobre per le verifiche incrociate, quando un disallineamento si sana ancora a costo zero.

Come gestire l’invio separato dei flussi

Il frontespizio chiede di indicare la tipologia di invio: codice 1 per il flusso unico, codice 2 per la gestione separata. Le istruzioni ammettono un massimo di tre flussi per lo stesso periodo d’imposta, che devono comprendere le cinque tipologie di ritenute individuate: dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute. Le combinazioni seguono vincoli precisi. Il flusso locazioni va unito a quello autonomo quando quest’ultimo è presente; le altre ritenute confluiscono in uno dei tre flussi principali, con riflessi sul codice tributo dei crediti, cioè 6781, 6782 o 6783. Nella sezione gestione separata va indicato il codice fiscale dell’altro incaricato oppure barrata la casella sostituto, insieme alle caselle delle tipologie trasmesse con l’altro flusso.

Tabella quadri principali del modello 770 e contenuto

Il modello si compone del frontespizio e di quadri staccati, sedici in tutto. Quelli riportati sotto sono i più ricorrenti nella pratica delle imprese con personale e collaboratori.

QuadroContenuto
STRitenute operate su lavoro dipendente e autonomo, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, addizionale regionale e relativi versamenti
SVTrattenute di addizionale comunale all’IRPEF e versamenti collegati
SXRiepilogo dei crediti 2024 e 2025 e delle compensazioni operate in F24, con il nuovo rigo SX50
SYSomme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e importi corrisposti a percipienti esteri privi di codice fiscale
SSDati riassuntivi degli altri quadri della dichiarazione
DICrediti derivanti da dichiarazioni integrative presentate nel 2025
SI e SKUtili e proventi equiparati corrisposti da società ed enti soggetti a IRES
SF, SG e SHRedditi di capitale, contratti assicurativi e di capitalizzazione, premi, vincite e proventi finanziari

Gli errori più comuni nella compilazione

Le contestazioni più frequenti nascono da disallineamenti tra documenti che l’amministrazione confronta in automatico. Le lettere di compliance partono quando i totali del 770 divergono dalle deleghe F24 già acquisite o dai dati trasmessi con le Certificazioni Uniche, e la risposta richiede sempre più tempo della verifica preventiva.

La quadratura tra ritenute versate e dichiarate

Il quadro ST è il punto di caduta di tutta l’elaborazione: ogni rigo espone periodo di riferimento, importo trattenuto, codice tributo, data di versamento ed eventuali note. La somma dei righi deve corrispondere ai versamenti effettivi e ai valori certificati ai percipienti, altrimenti il controllo automatizzato produce un avviso. I ravvedimenti richiedono attenzione, perché le ritenute versate in ritardo e i relativi interessi seguono regole specifiche di esposizione. Altro punto delicato sono le ritenute operate entro il 12 gennaio 2026 e riferite al 2025, che appartengono alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2025 per effetto della cassa allargata.

Le novità normative introdotte per l’anno d’imposta

La modifica sostanziale riguarda il quadro SX, che ospita il nuovo rigo SX50. Il rigo accoglie il credito maturato dal sostituto che nel 2025 ha riconosciuto ai dipendenti la somma esente prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge 207/2024, riservata ai redditi complessivi fino a 20.000 euro e calcolata con percentuali del 7,1, del 5,3 e del 4,8 per cento secondo gli scaglioni. L’importo anticipato in busta paga si recupera in compensazione con F24, e il rigo traccia credito maturato, somme recuperate in sede di conguaglio, quota utilizzata ed eventuale residuo. Lo stesso quadro conferma il trattamento integrativo speciale per turismo, ristorazione e settore termale, pari al 15 per cento delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo reso dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. I quadri ST e SV restano invariati.

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione

Il D.Lgs. 87/2024 ha riscritto il regime sanzionatorio per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta costa oggi il 120 per cento delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Quando le ritenute risultano versate per intero e la dichiarazione manca, la misura va da 250 a 2.000 euro. La presentazione oltre i novanta giorni, entro i termini di accertamento e prima di controlli notificati, scende al 75 per cento. Si aggiungono 50 euro per ogni percipiente omesso, e sopra i 50.000 euro di ritenute non versate la vicenda assume rilevanza penale.

Il ravvedimento operoso per sanare i ritardi

La dichiarazione trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza resta valida a tutti gli effetti e sconta una sanzione fissa di 250 euro, che il ravvedimento operoso riduce a 25 euro, pari a un decimo del minimo. Il conteggio parte dal termine ordinario, quindi la finestra utile si chiude a fine gennaio 2027. Superata quella data la dichiarazione diventa omessa e la riduzione da ravvedimento decade. Le ritenute non versate restano comunque regolarizzabili in autonomia, con imposta, interessi legali e sanzione ridotta in proporzione al ritardo, su righe distinte del modello F24.