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Principio contabile OIC 34: come contabilizzare i ricavi nel bilancio

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Dal 1° gennaio 2024 chi redige bilanci secondo il Codice civile deve fare i conti con l’OIC 34 ricavi, il primo principio contabile nazionale dedicato per intero alla rilevazione dei componenti positivi di reddito. Approvato il 19 aprile 2023 dall’Organismo Italiano di Contabilità dopo sei anni tra consultazioni e pareri istituzionali, il documento colma una lacuna che il mondo professionale segnalava da tempo. Fino a quel momento la contabilizzazione dei ricavi si reggeva su indicazioni sparse nell’OIC 15 e su prassi aziendali disomogenee. L’OIC 34 mette ordine con un modello unitario, valido per tutti i settori.

L’introduzione dell’OIC 34 e l’effetto sui bilanci delle imprese italiane

La gestazione è stata lunga: Discussion Paper nel 2019, bozza in consultazione nel 2021, versione finale nel 2023 con i rilievi di Consob, Banca d’Italia, IVASS e Agenzia delle Entrate. Il testo ha una struttura principle-based: fissa criteri generali senza dettare regole puntuali per singoli settori. Una scelta che valorizza la competenza del professionista, ma alza l’asticella dell’analisi contrattuale in fase di chiusura. Gli effetti si sono visti già nei bilanci al 31 dicembre 2024, con diverse società costrette a riesaminare la contrattualistica e, in qualche caso, a rettificare il patrimonio netto di apertura.

Ambito di applicazione: società di capitali che redigono il bilancio ITA GAAP

Il principio si rivolge a tutte le società che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche italiane (ITA GAAP). Chi adotta gli IAS/IFRS continua a seguire l’IFRS 15. Il perimetro copre i ricavi iscritti nella voce A1 del conto economico e quelli della voce A5, purché derivino dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi. Restano fuori i lavori in corso su ordinazione (OIC 23), le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e le operazioni prive di finalità commerciale.

Il passaggio dal principio di competenza “formale” a quello “sostanziale”

Prima dell’OIC 34, la competenza economica dei ricavi veniva agganciata a dati formali: la data della fattura, la consegna fisica, la firma del collaudo. Il nuovo principio sposta il fulcro sulla sostanza economica dell’operazione. Il ricavo va rilevato quando si verifica il trasferimento effettivo dei rischi e dei benefici legati alla proprietà del bene. Per i servizi, conta l’avanzamento reale della prestazione. Se un contratto prevede che il venditore sopporti ancora il rischio di obsolescenza per un periodo prolungato, il ricavo va differito fino al trasferimento sostanziale dei rischi.

Le 4 fasi per la rilevazione dei ricavi

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L’OIC 34 articola il processo di contabilizzazione in quattro fasi sequenziali. Per i contratti semplici si tratta di verifiche rapide; la struttura mostra la sua vera utilità sui contratti articolati, con più componenti o condizioni particolari.

Fase 1 e 2: determinazione del prezzo complessivo e identificazione dei beni/servizi

Si parte dalla determinazione del prezzo complessivo del contratto, tenendo conto di sconti, penali, premi quantità e resi attesi. I corrispettivi variabili vanno stimati e portati a riduzione del prezzo quando sono ragionevolmente certi. Chi ha rapporti consolidati con un cliente sa, per esperienza diretta, quale percentuale di resi attendersi: quella stima incide fin da subito sulla valorizzazione del ricavo.

La seconda fase richiede di individuare le singole unità elementari di contabilizzazione (UEC). Se un accordo prevede la vendita di un macchinario e un servizio di manutenzione triennale, le due componenti vanno analizzate separatamente. La separazione è necessaria quando ciascuna componente ha sostanza economica propria ed è autonomamente valorizzabile.

Fase 3 e 4: valorizzazione delle singole unità elementari e rilevazione a conto economico

Nella terza fase si attribuisce a ciascuna UEC la propria quota del prezzo. I metodi previsti sono quello dei prezzi di mercato, del costo più margine e il residuale. La scelta va motivata in nota integrativa. La quarta fase riguarda l’iscrizione a conto economico. Per le vendite di beni servono due condizioni simultanee: il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, e la determinabilità attendibile dell’importo. Per i servizi, il ricavo si rileva in base allo stato di avanzamento, purché il corrispettivo maturi in proporzione alla prestazione eseguita. L’OIC 34 prevede quattro metodi alternativi per misurare l’avanzamento.

I casi pratici di applicazione nel B2B

Due fattispecie ricorrono con grande frequenza nei rapporti tra imprese e l’OIC 34 le disciplina con regole specifiche.

Vendite con diritto di reso: come stimare e accantonare i resi previsti

Quando il contratto riconosce al cliente la facoltà di restituire il bene, il ricavo non può essere iscritto per l’intero importo fatturato. Occorre stimare i resi attesi e ridurre il ricavo di conseguenza, iscrivendo un fondo rischi e oneri. Il costo dei beni che si prevede vengano restituiti resta in una voce separata delle rimanenze al valore contabile originario. La stima va aggiornata a ogni chiusura e le differenze rispetto ai resi effettivi confluiscono nel conto economico dell’esercizio in cui si manifestano. Per chi lavora con la grande distribuzione, dove le politiche di reso sono aggressive, l’effetto sull’utile può essere rilevante.

Contratti con prestazioni multiple

I contratti che combinano la vendita di un bene fisico con servizi accessori (installazione, formazione, manutenzione) richiedono la separazione in unità elementari distinte. Ciascuna segue le proprie regole: il bene al trasferimento dei rischi, il servizio in base all’avanzamento o al completamento. L’allocazione del prezzo tra le componenti deve riflettere il valore autonomo di ciascuna prestazione; quando l’azienda non vende mai separatamente una componente, il metodo del costo più margine diventa lo strumento più concreto.

Per un approfondimento sulla corretta allocazione temporale dei componenti di reddito è utile consultare la guida su Ratei e risconti in contabilità pubblicata su DCommerce.it.

Le semplificazioni previste per le microimprese e i bilanci abbreviati

L’OIC e il legislatore hanno previsto deroghe per le imprese di dimensioni minori. Le società in bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e le microimprese (art. 2435-ter c.c.) possono adottare procedure semplificate. Per le vendite con diritto di reso, ad esempio, è consentito iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri pari alla differenza tra l’importo da rimborsare al cliente e il costo del bene che si prevede di ricevere indietro.

Resta valido il principio di irrilevanza dell’art. 2423, comma 4 del Codice civile: se la separazione delle UEC produce effetti trascurabili sui ricavi complessivi, la società può ometterla documentando la scelta in nota integrativa. Per le PMI con contratti ripetitivi di valore contenuto, questa deroga evita un appesantimento amministrativo senza reale beneficio informativo. Il testo integrale del principio e le motivazioni delle scelte normative sono disponibili sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità, nella pagina dedicata all’approvazione definitiva del principio contabile n. 34.

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