Fino a qualche anno fa, parlare di direttiva ecodesign significava occuparsi di frigoriferi, lavatrici, lampadine. Prodotti energivori su cui Bruxelles aveva messo paletti già con la direttiva 2009/125/CE. Roba nota, metabolizzata. Oggi il quadro è cambiato parecchio. Il Regolamento (UE) 2024/1781, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024 e operativo dal 18 luglio dello stesso anno, allarga il perimetro fino a coprire la quasi totalità dei beni fisici venduti sul mercato europeo. Componenti, semilavorati, prodotti finiti: tutto rientra nel raggio d’azione della nuova normativa, con poche eccezioni. Per chi produce e vende in Europa, le conseguenze sono concrete e a breve termine.
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L’addio all’obsolescenza programmata: cosa prevede il nuovo regolamento UE
Il vecchio sistema funzionava con una direttiva quadro che lasciava spazio interpretativo agli Stati membri. Il nuovo regolamento è direttamente applicabile, senza mediazioni nazionali. La Commissione europea ha adottato il 16 aprile 2025 il primo Piano di lavoro Ecodesign 2025-2030, indicando le categorie merceologiche su cui arriveranno per primi gli atti delegati: tessili, mobili, materassi, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, e poi ferro, acciaio e alluminio come prodotti intermedi.
L’estensione dell’ecodesign: non solo prodotti energetici, ma quasi tutti i beni fisici
Il salto è enorme. La precedente direttiva copriva caldaie, illuminazione, elettrodomestici. Il regolamento ESPR si estende a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi componenti e semilavorati. La Commissione potrà stabilire requisiti specifici tramite atti delegati, procedendo gruppo per gruppo. Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025 e le imprese avranno almeno 18 mesi per adeguarsi. I primi obblighi concreti scatteranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Restano fuori pochissime categorie: alimenti, mangimi, farmaci, animali vivi, veicoli già soggetti a normativa di settore.
Il focus sulla durabilità, riparabilità e percentuale di materiale riciclato
I parametri attorno a cui ruotano gli atti delegati sono precisi: efficienza energetica, efficienza idrica, durabilità, riparabilità, riutilizzo, rifabbricazione, riciclabilità, contenuto minimo di materiale riciclato, riduzione dell’impronta di carbonio, limitazione delle sostanze pericolose. Un fabbricante non potrà più progettare un prodotto con limiti di durata intenzionali. I pezzi di ricambio dovranno restare disponibili per un periodo adeguato dopo la cessazione della produzione. La percentuale di materiale riciclato da garantire sarà stabilita categoria per categoria, costringendo a ripensare la scelta dei materiali fin dall’ideazione.
Il divieto di distruzione della merce invenduta
Qui si entra nel terreno più sensibile per il mondo retail e fashion. Il regolamento introduce un divieto esplicito di distruzione per determinati prodotti di consumo rimasti invenduti. Per anni, tonnellate di capi e calzature perfettamente utilizzabili sono finiti al macero perché smaltirli costava meno che gestire gli stock. La normativa europea affronta ora di petto questa pratica.
L’effetto sul settore moda, tessile ed elettronica
Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese non potranno più distruggere articoli di abbigliamento, accessori e calzature invenduti elencati nell’allegato VII del Regolamento. Le medie imprese avranno tempo fino al 19 luglio 2030. Microimprese e piccole imprese restano esentate, almeno per ora. La Commissione ha la facoltà di estendere il divieto ad altre categorie, e l’elettronica di consumo è già sotto osservazione. Per i brand della moda, questo significa rivedere i modelli di gestione degli stock: donazione, ricondizionamento, vendita a stock, riciclo dei materiali diventano le uniche strade percorribili.
Obblighi di rendicontazione per le grandi imprese sui prodotti scartati
Accanto al divieto, il Regolamento impone un obbligo di trasparenza sulla gestione degli invenduti. Le grandi aziende dovranno pubblicare ogni anno, sui propri siti web, i dati relativi al numero di pezzi e al peso dei prodotti distrutti, motivando le ragioni dello smaltimento e illustrando le misure adottate per prevenirlo. Il meccanismo è pensato per generare pressione pubblica: chi dichiara volumi elevati di merce distrutta si espone al giudizio di consumatori, investitori e autorità di controllo. Un principio di trasparenza analogo a quello introdotto dalla direttiva green claims, che impone verificabilità e fondatezza a tutte le dichiarazioni ambientali delle imprese.
Tabella: i requisiti che i prodotti dovranno rispettare (checklist)
Di seguito, una sintesi dei parametri fondamentali fissati dal Regolamento ESPR per i prodotti immessi sul mercato europeo.
| Requisito | Descrizione |
| Durabilità | Prodotti progettati per resistere all’uso previsto senza guasti programmati o degradi intenzionali |
| Riparabilità | Design che consenta smontaggio e sostituzione dei componenti, con manuali e pezzi di ricambio disponibili |
| Riutilizzabilità e rifabbricazione | Possibilità di ricondizionare o rigenerare il prodotto conservandone il valore funzionale |
| Contenuto di materiale riciclato | Percentuali minime per categoria merceologica, a carico del fabbricante |
| Riciclabilità a fine vita | Materiali facilmente separabili, assenza di sostanze che impediscano il riciclo |
| Efficienza energetica e idrica | Limiti ai consumi durante l’utilizzo, in linea con i migliori standard di settore |
| Sostanze pericolose | Restrizioni all’uso di sostanze tossiche o difficili da trattare nei processi di riciclo |
| Impronta di carbonio | Obbligo di dichiarare l’impronta ambientale calcolata sull’intero ciclo di vita |
| Passaporto digitale | Identificativo univoco con supporto dati fisico contenente informazioni ambientali e tecniche |
| Informazione al consumatore | Etichettatura e documentazione accessibile per scelte d’acquisto consapevoli |
Le difficoltà per le PMI manifatturiere italiane

L’industria manifatturiera italiana vive di piccole e medie imprese. Per queste realtà l’adeguamento al Regolamento Ecodesign va ben oltre la conformità documentale: si tratta di ripensare processi produttivi consolidati, riorganizzare i rapporti con i fornitori, raccogliere dati ambientali lungo tutta la filiera. La Commissione ha previsto periodi transitori più lunghi e ha escluso microimprese e piccole imprese dagli obblighi più gravosi. Ma la pressione arriverà comunque per via indiretta, perché quando un grande committente chiede al proprio fornitore la documentazione sulla tracciabilità dei materiali, quell’azienda deve essere in grado di rispondere. Come segnalato da Assolombarda nella sua analisi del regolamento, gli obblighi ricadono sull’intera catena di fornitura, coinvolgendo fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori.
Riprogettare la supply chain per garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio
Garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per un numero definito di anni dopo la cessazione della produzione ricade direttamente sui fabbricanti. Per una PMI, questo vuol dire rinegoziare accordi con i fornitori di componenti, prevedere scorte minime di parti critiche, organizzare magazzini dedicati o stringere accordi con terze parti autorizzate. Il costo della riorganizzazione è significativo, soprattutto per chi produce articoli con cicli di vita brevi. La riparabilità è uno dei parametri su cui verranno costruiti gli atti delegati per ogni categoria merceologica, e su questo punto il Regolamento non prevede deroghe.
Il collegamento con il passaporto digitale dei prodotti
Il passaporto digitale di prodotto (DPP) è lo strumento centrale dell’intero impianto normativo. Ogni articolo dovrà essere associato a un identificativo univoco leggibile tramite supporto fisico (QR code, tag RFID o tecnologia equivalente) che darà accesso a una scheda digitale con composizione, origine dei materiali, istruzioni di riparazione, percentuale di contenuto riciclato, impronta ambientale. Entro il 2026 la Commissione dovrà istituire un registro europeo (EUDPP) e un portale web pubblico per consultazione e confronto dei dati. Per le aziende italiane, questo significa dotarsi di sistemi informativi capaci di raccogliere e trasmettere informazioni lungo tutta la filiera. Chi fabbrica un componente intermedio dovrà fornire al proprio cliente i dati necessari a compilare il passaporto del prodotto finito.
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