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Società tra professionisti (STP): vantaggi fiscali e responsabilità

Società tra professionisti STP vantaggi fiscali e responsabilità professionali

Chi esercita la libera professione e vuole crescere finisce prima o poi a confrontarsi con una scelta: restare da solo, aggregarsi in uno studio associato o costituire una società. La stp società tra professionisti è un’opzione relativamente recente nel panorama italiano, introdotta nel 2011 per offrire ai professionisti ordinistici uno strumento più flessibile e strutturato rispetto allo studio associato tradizionale.

La differenza sostanziale sta nella possibilità di utilizzare le forme societarie tipiche del diritto commerciale mantenendo la natura professionale dell’attività. Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e altri professionisti iscritti agli albi possono così accedere a vantaggi gestionali e patrimoniali propri delle società di capitali, senza snaturare il carattere intellettuale del proprio lavoro.

Cos’è la STP e perché conviene rispetto allo studio associato

La società tra professionisti è una società commerciale regolata dalla legge 183/2011 che consente l’esercizio collettivo di attività professionali regolamentate. A differenza dello studio associato, dove i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni assunte, la STP costituita come società di capitali offre responsabilità patrimoniale limitata al capitale sociale.

Sul piano pratico, questo significa proteggere il patrimonio personale dai rischi professionali. Un errore commesso dallo studio può portare a richieste risarcitorie significative: con una SRL o una SPA, i creditori possono rivalersi sul patrimonio della società ma, salvo casi particolari, i beni personali dei soci restano al riparo. Naturalmente la responsabilità disciplinare e quella per colpa professionale del singolo rimangono intatte.

Dal punto di vista gestionale, la STP permette di pianificare la crescita in modo più strutturato. Si possono attrarre investimenti esterni, prevedere piani di sviluppo pluriennali, facilitare il passaggio generazionale. La governance societaria definisce regole chiare su distribuzione degli utili, poteri decisionali, modalità di ingresso e uscita dei soci. Tutto viene formalizzato nello statuto, riducendo i conflitti e rendendo trasparenti i rapporti tra soci.

Forme giuridiche ammesse: SRL, SPA, SAS

Le società tra professionisti possono assumere diverse vesti giuridiche. Le più utilizzate sono la società a responsabilità limitata (SRL), la società per azioni (SPA) e la società in accomandita semplice (SAS). La scelta dipende dalle dimensioni dello studio, dal numero di professionisti coinvolti e dagli obiettivi di sviluppo.

La SRL domina il mercato delle STP di piccole e medie dimensioni. Garantisce responsabilità limitata con costi di gestione contenuti e governance snella. Le quote si assegnano proporzionalmente ai conferimenti, che possono essere in denaro o attraverso l’apporto di clientela e competenze professionali. Meno burocrazia rispetto alla SPA, maggiore flessibilità nelle decisioni operative.

La società per azioni si adatta agli studi di grandi dimensioni con progetti ambiziosi. Struttura più complessa, organi di controllo obbligatori oltre certe soglie, costi più elevati. In compenso, permette di emettere azioni e facilitare l’ingresso di investitori esterni. Ideale per studi multidisciplinari con sedi su più territori e fatturazione elettronica e-commerce ramificata.

La SAS prevede accomandatari, che gestiscono e rispondono illimitatamente, e accomandanti, che investono capitale senza gestire e rispondono solo nei limiti del conferimento. Soluzione utile quando alcuni professionisti vogliono mantenere il controllo operativo mentre altri preferiscono un ruolo da investitori puri.

Composizione sociale: soci professionisti e soci finanziatori

Una peculiarità delle STP è la possibilità di avere sia soci professionisti sia soci finanziatori. I primi devono possedere i titoli abilitativi e l’iscrizione all’albo di competenza. Sono loro a svolgere materialmente le prestazioni e a rispondere disciplinarmente. La legge richiede che detengano almeno la maggioranza dei diritti di voto, per garantire che le decisioni strategiche restino sotto il controllo di chi ha le competenze tecniche.

soci finanziatori apportano capitale senza esercitare la professione. Possono essere altri professionisti, società di investimento, fondi o persone fisiche interessate al progetto. La loro partecipazione è ammessa entro limiti precisi: niente maggioranza dei voti, niente interferenze nelle scelte tecniche. Il loro ruolo è sostenere finanziariamente lo studio, beneficiando della distribuzione degli utili.

Questa doppia natura permette agli studi di raccogliere risorse per crescere senza compromettere l’autonomia professionale. Uno studio legale potrebbe coinvolgere come socio finanziario una legal tech interessata a sviluppare sinergie commerciali. Uno studio di architettura potrebbe avere un investitore immobiliare che vede nello studio un partner strategico per i propri progetti.

La gestione dei rapporti tra le due categorie richiede attenzione nella stesura dello statuto. Vanno definiti con precisione i poteri, le modalità di distribuzione degli utili, le clausole di prelazione, i meccanismi di risoluzione delle controversie. Una regolamentazione chiara evita incomprensioni e garantisce che gli interessi di tutti siano tutelati.

Tassazione STP: reddito d’impresa vs reddito da lavoro autonomo

società tra professionisti

Il regime fiscale delle società tra professionisti ha attraversato una fase di incertezza prima di trovare una sistemazione definitiva. La questione centrale riguardava la natura del reddito: d’impresa o da lavoro autonomo? La differenza ha ricadute concrete su determinazione dell’imponibile, deducibilità dei costi, applicazione delle ritenute.

Inizialmente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 2013, aveva interpretato il reddito delle STP come reddito d’impresa. Soluzione che aveva sollevato perplessità tra gli operatori, per il rischio di doppia imposizione e l’aumento del carico fiscale rispetto allo studio associato.

Il legislatore è poi intervenuto con la legge di stabilità 2016 per equiparare il trattamento fiscale delle STP a quello delle associazioni professionali. Oggi il reddito prodotto dalle società tra professionisti costituisce reddito di lavoro autonomo e viene imputato per trasparenza ai soci professionisti in proporzione alle rispettive quote. La società calcola il reddito secondo le regole del lavoro autonomo, lo attribuisce ai soci che poi lo dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi.

L’equiparazione al reddito di lavoro autonomo comporta specificità nella gestione contabile. I costi deducibili sono quelli inerenti all’attività professionale, secondo i criteri dell’articolo 54 del TUIR. La società deve rispettare gli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri IVA, conservazione della documentazione.

Ogni socio riceve l’imputazione del reddito in base alla propria quota di partecipazione. Se lo studio ha prodotto 300.000 euro di utile e un socio possiede il 30% delle quote, dovrà dichiarare 90.000 euro come reddito di lavoro autonomo, indipendentemente dall’effettiva percezione. La tassazione avviene per trasparenza, con aliquote IRPEF progressive. Per approfondimenti specifici sul trattamento fiscale delle STP, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dettagliati sulle modalità operative.

Contributi previdenziali: il nodo della cassa professionale vs gestione separata

Il tema dei contributi previdenziali nelle società tra professionisti è collegato alla qualificazione del reddito. Se il reddito è di lavoro autonomo, i soci professionisti versano i contributi alla propria cassa previdenziale di categoria.

L’equiparazione del reddito delle STP al reddito di lavoro autonomo ha risolto le incertezze. I soci professionisti si iscrivono alla propria cassa di previdenza (Cassa Forense per avvocati, Cassa Ragionieri per commercialisti, INARCASSA per ingegneri e architetti) e versano i contributi obbligatori calcolati sul reddito professionale imputato per trasparenza. Il reddito attribuito al socio dalla STP si somma agli eventuali altri redditi professionali e costituisce la base imponibile per il calcolo.

La contribuzione alla cassa professionale si divide in due componenti: contribuzione soggettiva, che finanzia la pensione, e contribuzione integrativa, che viene addebitata al cliente nelle fatture. Nel caso delle STP, la contribuzione integrativa viene versata dalla società stessa. La contribuzione soggettiva grava sul singolo socio in base al reddito attribuito.

I soci finanziatori, non svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento dei contributi alla cassa. Se percepiscono utili dalla STP, questi costituiscono redditi di capitale soggetti alle relative imposte, senza obblighi contributivi previdenziali.

Le casse professionali hanno regolamenti differenziati e possono prevedere requisiti specifici per l’iscrizione dei soci di STP. Alcuni professionisti potrebbero trovarsi in situazioni particolari, ad esempio se sono contemporaneamente soci di una STP e svolgono anche attività individuale. In questi casi, il reddito complessivo da dichiarare alla cassa sarà la somma dei due, con le conseguenze in termini di calcolo contributivo.

Responsabilità disciplinare del socio professionista

La responsabilità disciplinare è uno dei temi più delicati nelle società tra professionisti. Pur beneficiando della responsabilità patrimoniale limitata offerta dalla forma societaria, il professionista resta pienamente esposto alle conseguenze delle proprie condotte sul piano deontologico e ordinistico.

Ogni socio professionista risponde personalmente davanti al proprio ordine o collegio per gli atti compiuti nell’esercizio della professione. Se un avvocato socio di una STP viola il codice deontologico forense, sarà soggetto alle sanzioni disciplinari previste, fino alla radiazione dall’albo. La società in quanto tale non può essere sottoposta a procedimenti disciplinari, il professionista individualmente sì.

Questa responsabilità personale si affianca a quella civile nei confronti del cliente danneggiato. Se un commercialista commette un errore nella gestione di una pratica fiscale causando un danno economico, il cliente potrà agire in giudizio sia verso il professionista sia verso la società. La forma societaria può limitare la responsabilità patrimoniale della società al capitale sociale, ma la responsabilità per colpa professionale del singolo socio resta integrale.

Per mitigare questi rischi, molte STP stipulano polizze assicurative specifiche a copertura della responsabilità civile professionale. L’assicurazione permette di trasferire su un terzo il rischio economico derivante da errori o omissioni, proteggendo il patrimonio dello studio e dei singoli soci. Alcune casse professionali prevedono addirittura l’obbligo di sottoscrivere una polizza come condizione per l’iscrizione all’albo.

Dal punto di vista organizzativo, è opportuno che la STP adotti procedure interne di controllo qualità, supervisione delle pratiche, formazione continua. La presenza di più professionisti nella stessa struttura può diventare un vantaggio se valorizzata attraverso meccanismi di revisione incrociata, affiancamento dei giovani ai senior, aggiornamento condiviso. Un’organizzazione adeguata riduce il rischio di errori e migliora la qualità del servizio.

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