L’introduzione del CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism, rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti per le imprese che importano materie prime e semilavorati da Paesi extra UE all’interno del territorio dell’Unione.
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere non è solo una misura ambientale, ma si configura come elemento strategico per chi si occupa di marketing industriale, supply chain e posizionamento competitivo. Al fine di integrare compliance normativa e gestione dei costi occorre comprendere come funzioni questa dichiarazione doganale. Nelle righe successive analizziamo cosa preveda il meccanismo, chi riguardi e quali siano gli obblighi per gli importatori.
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Cos’è la tassa europea sul carbonio e chi deve pagarla
Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, introdotto dall’Unione Europea per evitare il fenomeno del cosiddetto carbon leakage, ossia la delocalizzazione della produzione in Paesi con regole ambientali meno stringenti, è stato introdotto in seguito all’approvazione del Regolamento UE 2023/956, che ne è riferimento normativo e istituisce ufficialmente il CBAM, come strumento complementare al sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS). L’obiettivo di entrambe le misure è garantire che le merci importate scontino un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dai produttori europei.
L’obbligo di pagamento ricade sugli importatori stabiliti nell’Unione Europea che introducono all’interno del territorio unitario merci appartenenti agli specifici settori individuati dal regolamento. Nella fase transitoria, avviata nell’ottobre 2023, è previsto l’obbligo di presentare relazioni trimestrali sulle emissioni incorporate. Dal primo gennaio scorso, chiunque importi in Europa prodotti sottostanti al meccanismo deve mettersi in regola. Dal primo febbraio 2027, il sistema entrerà pienamente a regime.
Il CBAM non è una tassa tradizionale, applicata in dogana al momento dello sdoganamento, bensì un meccanismo, come dice il nome stesso. Esso richiede una dichiarazione periodica delle emissioni associate ai beni importati. L’impatto economico può essere significativo e giungere a influenzare pricing, margini e strategie di posizionamento sul mercato europeo degli attori impegnati nei settori ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Gli importatori dovranno coprire le emissioni incorporate in merci ad alta intensità di carbonio attraverso l’acquisto e la cessione di certificati CBAM. Il loro costo sarà proporzionale al carbonio emesso in fase di produzione.
Le merci interessate: ferro, acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti
Il CBAM si applica a settori considerati ad alta intensità energetica e a elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Tra questi rientrano ferro e acciaio; alluminio; cemento; fertilizzanti; idrogeno ed energia elettrica.
Nel comparto siderurgico, il CBAM riguarda una vasta gamma di prodotti: dai semilavorati alle lamiere, fino ad alcuni articoli finiti, classificati con specifici codici doganali. Anche l’alluminio, materiale strategico per l’edilizia, l’automotive e il packaging, è incluso nel perimetro del regolamento. Il settore del cemento rappresenta uno dei comparti più impattanti, dal momento che causa emissioni intense durante il processo produttivo. I fertilizzanti, fondamentali per l’agricoltura, rientrano nel CBAM per via delle emissioni legate alla produzione di ammoniaca e altri composti chimici.
Per le imprese che operano nel commercio internazionale, verificare i codici delle merci importate, per scoprire se rientrino nell’ambito di applicazione del CBAM, diventa importante per evitare di incorrere in sanzioni: una classificazione errata o un’omissione possono comportare costi imprevisti. Dal punto di vista del marketing, essere trasparenti sulle emissioni legate al proprio prodotto può trasformarsi in un elemento distintivo. Chi dimostra una filiera a basse emissioni comunica un vantaggio competitivo che gli potrebbe essere riconosciuto dalla clientela.
Come registrarsi al portale transitorio CBAM per gli importatori
Durante la fase transitoria del CBAM, che resterà in vigore ancora per alcuni mesi, gli importatori devono registrarsi al portale dedicato messo a disposizione dalla Commissione Europea tramite le autorità nazionali competenti.
La registrazione consente di accedere al CBAM Transitional Registry, la piattaforma attraverso cui trasmettere le relazioni trimestrali sulle emissioni incorporate nelle merci importate. In Italia, il coordinamento avviene in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il processo di registrazione prevede quattro fasi:
- Identificazione dell’importatore EORI (Economic Operator Registration and Identification). Qualora chi importa non possedesse questo codice, dovrà richiederlo prima della richiesta di accesso.
- Richiesta di accesso al portale CBAM.
- Una volta accettata la richiesta, sarà possibile inserire i dati aziendali e i nominativi dei referenti responsabili.
- Abilitazione alla trasmissione delle relazioni.
Una volta registrato, l’importatore deve raccogliere dai suoi fornitori extra-europei i dati relativi alle emissioni incorporate nei beni acquistati. In assenza di dati specifici, è possibile utilizzare valori di default previsti dal regolamento, ma questa scelta potrebbe comportare stime meno favorevoli e certificati più costosi. Il CBAM si basa su una stretta collaborazione lungo la supply chain. I contratti con i fornitori dovrebbero includere clausole dedicate alla trasmissione delle informazioni ambientali, trasformando l’adempimento normativo in elemento strutturale della gestione dell’import.
Le scadenze per l’invio delle relazioni trimestrali
| Trimestre di riferimento | Periodo coperto | Scadenza invio relazione | Contenuto da dichiarare nella relazione |
|---|---|---|---|
| 1° trimestre | Gennaio – Marzo | 30 aprile | Quantità di merci CBAM importate per ciascun codice doganale; Paese di origine; impianto di produzione; emissioni dirette e indirette incorporate; metodo di calcolo utilizzato; eventuali prezzi del carbonio già pagati nel Paese terzo. |
| 2° trimestre | Aprile – Giugno | 31 luglio | Aggiornamento delle quantità importate nel trimestre; conferma o revisione dei dati sulle emissioni incorporate; coerenza tra fornitori, impianti produttivi e metodologie di calcolo; segnalazione di eventuali variazioni in catena di fornitura. |
| 3° trimestre | Luglio – Settembre | 31 ottobre | Dichiarazione cumulativa delle importazioni trimestrali; dettaglio delle emissioni per tipologia di merce; distinzione tra emissioni dirette e indirette; indicazione di eventuali difficoltà nel reperimento dei dati primari dai produttori. |
| 4° trimestre | Ottobre – Dicembre | 31 gennaio dell’anno successivo | Riepilogo completo delle importazioni CBAM dell’anno; validazione finale dei dati sulle emissioni; allineamento tra dichiarazioni trimestrali e dati doganali. |
Lo specchietto riepiloga le scadenze trimestrali per le relazioni. Salvo ulteriori proroghe, questo sistema resterà valido fino al 31 gennaio 2027. Dal primo febbraio dell’anno prossimo, il meccanismo entrerà a regime e i certificati CBAM si sostituiranno alle relazioni, divenendo il vero corrispettivo di compensazione.
Calcolo delle emissioni incorporate: dirette contro indirette
Uno degli aspetti più tecnici del CBAM riguarda il calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti importati. Il regolamento distingue tra dirette e indirette. Le prime sono quelle generate durante il processo produttivo, ad esempio dall’impiego di combustibili fossili negli impianti industriali. Sono generalmente più semplici da attribuire. Le seconde derivano invece dall’energia elettrica consumata per produrre il bene e da altri costi simili. In alcuni settori, rappresentano una quota rilevante del totale.
Nel contesto del CBAM, l’importatore deve dichiarare le emissioni totali incorporate per tonnellata di prodotto. Il calcolo può basarsi su dati reali forniti dal produttore estero, verificati secondo metodologie riconosciute, oppure su valori di stima, calcolati dalla Commissione. Dal 2027, il numero di certificati CBAM da acquistare sarà proporzionale alle emissioni dichiarate, al netto di eventuali prezzi del carbonio già pagati nel Paese di origine. Questo renderà strategica l’accuratezza dei dati. Una stima più elevata comporterà un maggior esborso economico.
Le sanzioni per mancata o errata dichiarazione
Il mancato rispetto degli obblighi CBAM può comportare conseguenze economiche rilevanti. Durante l’attuale fase transitoria, la mancata presentazione della relazione o l’invio di dati incompleti determina sanzioni amministrative. Le penalità previste variano, generalmente, tra 10 e 50 euro per tonnellata di emissioni taciute o dichiarate in modo errato.
Oltre all’impatto finanziario diretto, esiste un rischio reputazionale più difficile da calcolare. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più centrale nella comunicazione aziendale, una gestione superficiale del CBAM può compromettere la credibilità del brand. Predisporre procedure interne di controllo, verificare la correttezza dei dati trasmessi e monitorare le scadenze è un buon modo di operare per evitare errori o mancanze. Il meccanismo non rappresenta un adempimento occasionale, bensì un processo continuativo, che richiede organizzazione e competenze specifiche.
Il ruolo del dichiarante doganale organizzato nel CBAM
Con l’entrata a regime del meccanismo, sarà introdotta la figura del dichiarante CBAM autorizzato. Solo i soggetti riconosciuti potranno importare merci soggette a compensazione e presentare la dichiarazione annuale definitiva, quella che sostituirà le trimestrali.
Il dichiarante autorizzato dovrà dimostrare affidabilità finanziaria; capacità organizzativa e assenza di violazioni gravi, in materia doganale e fiscale. Questo rafforzerà il legame tra compliance ambientale e governance aziendale. Nel concreto, il soggetto sarà responsabile dell’acquisto di certificati CBAM e della loro restituzione annuale, in base alle emissioni dichiarate. Una gestione imprecisa potrebbe generare costi aggiuntivi o blocchi operativi.
Svariate imprese si affideranno a consulenti doganali, altre struttureranno un team interno dedicato principalmente alla gestione del CBAM. L’adempimento non riguarderà solo l’ufficio amministrativo, ma coinvolgerà acquisti, logistica, sostenibilità e marketing. Integrare il CBAM nei processi aziendali significa trasformare un obbligo normativo in opportunità di differenziazione: chi dimostra trasparenza e controllo sulle emissioni potrà rafforzare il proprio posizionamento sul mercato europeo, sempre più attento alla responsabilità ambientale.