Il tema welfare aziendale e abbonamenti nelle palestre va affrontato con attenzione perché la possibilità di offrire attività sportive ai dipendenti in regime fiscale agevolato dipende dalla struttura concreta del benefit. Non basta quindi rimborsare una qualsiasi quota della palestra per ottenere automaticamente l’esenzione: il trattamento fiscale cambia in funzione della modalità di erogazione, della finalità del servizio e delle regole del piano welfare.
L’articolo 51 del TUIR disciplina infatti diverse categorie di beni e servizi che possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, mentre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni come applicare queste disposizioni.
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Promuovere il benessere fisico e mentale dei dipendenti in autunno
L’autunno è un periodo particolarmente adatto per rilanciare i programmi di welfare dedicati al benessere. Dopo la pausa estiva riprendono ritmi lavorativi più intensi, mentre per chi svolge un’attività prevalentemente sedentaria torna a crescere il tempo trascorso davanti a computer e scrivanie.
Un’azienda può quindi inserire servizi legati all’attività fisica all’interno di un piano welfare strutturato, purché la modalità scelta rispetti le condizioni previste dalla normativa fiscale. Il vantaggio non è soltanto economico: un benefit realmente utilizzabile può aumentare la partecipazione al piano e renderlo più attrattivo per il personale.
La Costituzione stessa riconosce oggi il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, dopo la modifica dell’articolo 33 introdotta nel 2023.
L’importanza dello sport per combattere la sedentarietà da ufficio
Per chi lavora molte ore seduto, inserire attività fisica tra le opportunità offerte dall’azienda può rappresentare un incentivo concreto a interrompere la sedentarietà quotidiana. L’OMS raccomanda agli adulti di limitare il tempo sedentario e di svolgere regolarmente attività fisica, associando movimento e benefici sulla salute fisica e mentale.
Dal punto di vista aziendale, questo rende palestre, corsi e altre attività motorie potenziali strumenti di una più ampia politica di benessere organizzativo. Il punto fiscale, però, va tenuto distinto da quello sanitario: il fatto che lo sport produca benefici riconosciuti non determina automaticamente l’esenzione fiscale del relativo rimborso.
I servizi ricreativi e sportivi come pilastro dei piani welfare
L’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, anche per i familiari indicati dall’articolo 12, quando destinati alle finalità previste dall’articolo 100, comma 1.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ricondotto alla lettera f) le iniziative con finalità ricreative, tra quelle che possono essere organizzate dal datore di lavoro nell’ambito del welfare. È quindi fondamentale distinguere tra servizio messo a disposizione dall’azienda e semplice rimborso di una spesa personale sostenuta dal dipendente.
La normativa sui rimborsi sportivi TUIR art 51
Qui è necessario fare una distinzione importante. Non è corretto affermare che tutte le spese per attività sportive siano completamente defiscalizzate in base all’articolo 51. L’esenzione dipende dalla fattispecie concreta e dalla disposizione fiscale applicabile.
La Risposta n. 77 del 20 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente interessante perché prende in esame proprio un piano in cui il dipendente può convertire una componente variabile della retribuzione in welfare, includendo tra le opzioni anche abbonamenti in palestra. L’Amministrazione ha esaminato tali prestazioni nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera f), distinguendole dalle ipotesi disciplinate dalle altre lettere dello stesso comma.
La differenza tra l’abbonamento diretto tramite l’azienda e il rimborso
La modalità di erogazione è uno degli aspetti più importanti. Un conto è che l’impresa metta a disposizione dei dipendenti un servizio sportivo nell’ambito di un piano welfare, eventualmente acquistandolo direttamente presso una struttura convenzionata o tramite un provider. Un altro conto è che il lavoratore paghi autonomamente il proprio abbonamento e chieda successivamente all’azienda il rimborso.
La differenza è rilevante perché le diverse ipotesi dell’articolo 51 hanno presupposti specifici. La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 144 del 2024, ha escluso dal regime agevolato previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) il rimborso delle attività sportive praticate dai figli dei dipendenti quando tali attività non rientravano in iniziative inserite nei piani di offerta formativa scolastica.
Perché le spese per attività sportive sono completamente defiscalizzate
La formulazione va quindi corretta: non tutte le spese sportive sono completamente defiscalizzate. L’esenzione può operare quando il benefit rientra correttamente nelle fattispecie previste dall’articolo 51, comma 2, e sono rispettate le relative condizioni.
Per i servizi ricreativi riconducibili alla lettera f), l’azienda deve inoltre strutturare correttamente l’iniziativa, rivolgendola alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e collegandola alle finalità previste dalla norma. Non è quindi sufficiente chiamare “welfare” un rimborso individuale per trasformarlo automaticamente in un benefit esente.
Questo passaggio è fondamentale per evitare che un vantaggio fiscale previsto per una determinata struttura venga applicato impropriamente a una spesa che ne rimane esclusa.
Tabella: premio produttività in contanti vs importo convertito in welfare sportivo
La conversione del premio di risultato in welfare segue regole specifiche e non deve essere confusa con un semplice aumento della retribuzione. Il confronto aiuta a capire perché la scelta del benefit debba essere valutata prima dell’erogazione del premio.
| Premio in denaro | Premio convertito in welfare |
| Entra nella retribuzione secondo il regime fiscale applicabile | Può beneficiare delle specifiche esenzioni previste dal TUIR |
| Il dipendente riceve liquidità | Il dipendente utilizza beni o servizi previsti dal piano |
| Maggiore libertà di utilizzo | Utilizzo vincolato alle categorie ammesse |
| Nessuna necessità di struttura welfare per la quota monetaria | Richiede un piano e modalità di erogazione coerenti con la normativa |
| Tassazione secondo le regole applicabili al premio | Trattamento fiscale determinato dalla specifica tipologia di benefit |
L’Agenzia delle Entrate conferma che la conversione dei premi di risultato in welfare costituisce una fattispecie distinta e soggetta a condizioni proprie.
L’utilizzo dei portali welfare flessibili
I portali welfare permettono di concentrare in un’unica interfaccia il credito disponibile, le categorie di benefit e le strutture convenzionate. Per l’azienda questo significa gestire più facilmente l’offerta senza dover amministrare manualmente ogni singola richiesta.
La piattaforma, però, non determina da sola l’esenzione fiscale. È il contenuto del benefit e il modo in cui viene erogato a dover rispettare la normativa. Il portale è quindi uno strumento operativo che facilita la gestione di un piano correttamente progettato.
L’articolo 51, comma 3-bis, prevede inoltre che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi possa avvenire attraverso documenti di legittimazione anche in formato elettronico, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Permettere al dipendente di scegliere autonomamente la propria struttura
Un catalogo ampio permette al lavoratore di scegliere la palestra o il centro sportivo più comodo rispetto a casa o al luogo di lavoro. È una caratteristica importante perché aumenta la probabilità che il benefit venga effettivamente utilizzato.
La libertà di scelta deve comunque rimanere all’interno delle categorie e delle modalità previste dal piano. Il dipendente non dovrebbe quindi poter trasformare indistintamente il credito welfare in qualsiasi spesa personale, perché il trattamento fiscale dipende dalla specifica destinazione del benefit.
La convenzione aziendale diretta con i centri sportivi locali
Una PMI può anche stipulare direttamente una convenzione con palestre, piscine, centri fitness o altre strutture sportive del territorio. Questa soluzione può essere interessante quando l’organico è concentrato in una determinata area geografica e permette di negoziare condizioni dedicate.
Prima di inserirla nel piano è però necessario verificare la natura del servizio, la documentazione disponibile e la modalità di fruizione. L’azienda dovrebbe inoltre formalizzare nel regolamento welfare chi può utilizzare la convenzione, per quali prestazioni e secondo quali condizioni.
La gestione diretta può essere affiancata a un portale esterno, soprattutto quando l’impresa vuole offrire contemporaneamente più categorie di benefit.
Estendere il beneficio ai familiari a carico del lavoratore
L’estensione ai familiari richiede particolare attenzione perché non tutte le agevolazioni dell’articolo 51 utilizzano la stessa definizione di familiare né prevedono le stesse condizioni. Per la lettera f), il testo dell’articolo 51 richiama i familiari indicati dall’articolo 12; per altre categorie, come la lettera f-bis), valgono disposizioni specifiche.
È quindi sbagliato considerare automaticamente esenti gli abbonamenti sportivi dei familiari soltanto perché l’azienda li inserisce nel proprio portale welfare. La Risposta n. 144 del 2024 dimostra proprio la necessità di verificare la disposizione applicabile: l’Agenzia ha escluso dal regime della lettera f-bis) i rimborsi per attività sportive dei figli svolte in palestre e circoli sportivi, quando non riconducibili alle iniziative di educazione e istruzione previste dalla norma.
Per una PMI, dunque, la soluzione più prudente consiste nel definire il piano insieme al consulente del lavoro o a un professionista fiscale, distinguendo servizi sportivi per il dipendente, benefit per i familiari e conversione del premio di risultato. Solo dopo aver individuato la corretta fattispecie fiscale sarà possibile comunicare ai lavoratori quali prestazioni sono effettivamente esenti e con quali modalità .