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Tutto quello che devi sapere per entrare nel business del novel food

Tutto quello che devi sapere per entrare nel business del novel food

A cura di Carlotta Busani e Bettina Bonelli, junior associate di Rödl & Partner*
Negli ultimi anni sulle tavole degli italiani si sono diffusi sempre di più cibi dalle origini e tradizioni lontane. In particolare Milano, nel pieno segno di Expo 2015 (che ha avuto come tema centrale della manifestazione proprio l’alimentazione) si è affermata come città all’avanguardia in questo settore, meritandosi il soprannome di “capitale del food”. Ce n’è per tutti i gusti: street food, corsi di cucina, ristoranti monotematici, degustazioni – gli italiani di oggi sono alla ricerca di qualcosa che vada oltre la tradizione. Questo cambiamento alimentare è dovuto certamente alla crescente globalizzazione, alla diversità etnica e culturale dei nostri giorni, ma anche alla continua ricerca di nuove sostanze nutritive, nonché agli sviluppi scientifici e tecnologici.

Regolamentazione del novel food

È in questo contesto che si inseriscono i cosiddetti nuovi alimenti, meglio conosciuti a livello internazionale come novel food. Questi prodotti alimentari, da intendersi come alimenti “nuovi” rispetto a quelli tradizionalmente intesi, ci sono sempre stati. Basti pensare alle banane, ai pomodori, tutti cibi che sono stati introdotti nel nostro paese da Paesi terzi. Più nello specifico, per novel food si intendono tutti quei prodotti alimentari che non sono stati utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997 e trovano una precisa disciplina legislativa nel Regolamento (UE) 2015/2283.
Sono oggetto dell’anzidetto Regolamento:

  • gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, gli alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe, da materiale di origine minerale, da piante, animali o da parti degli stessi, da colture cellulari;
  • gli alimenti che risultino da un nuovo processo di produzione che comporti cambiamenti sui valori nutrizionali, sul metabolismo, sul tenore delle sostanze indesiderabili;
  • gli alimenti che siano costituiti da nano materiali ingegnerizzati, ovvero le vitamine e i minerali
  • gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari se destinati ad uso diverso

Le autorizzazioni per commercializzare i nuovi alimenti

Sotto il profilo strettamente giuridico, tale Regolamento prevede che simili prodotti e sostanze alimentari debbano necessariamente sottostare a una preventiva autorizzazione europea che, prima dell’immissione sul mercato, ne valuti la loro sicurezza in riferimento alle quantità di assunzione proposte. La richiesta di autorizzazione deve contenere i dati scientifici che dimostrino la sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione e deve essere presentata direttamente alla  Commissione europea, che valuterà se l’alimento soddisfi alcune specifiche condizioni: a) in base alle prove scientifiche disponibili, l’alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana; b) l’uso previsto dell’alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l’alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo; c) se l’alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Qualora il nuovo prodotto alimentare sia suscettibile di avere un effetto sulla salute umana, la Commissione chiederà una valutazione del rischio da parte di EFSA, che si pronuncerà entro nove mesi. Entro sette mesi dalla data di pubblicazione del parere dell’EFSA, la Commissione rilascerà l’autorizzazione inserendo il “novel food” in un apposito elenco dell’Unione, insieme a tutte le relative condizioni d’utilizzo previste (e.g. superamento di livelli massimi di assunzione e i rischi in caso di consumo eccessivo, requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura, destinati a informare i consumatori finali su qualsiasi specifica caratteristica o proprietà dell’alimento, obblighi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato). Una volta iscritto nell’elenco dell’Unione, il nuovo alimento è automaticamente considerato autorizzato e può essere immesso sul mercato dell’Unione Europea.

Procedura agevolata

Il Regolamento sui novel food si applica anche ad alimenti privi di consumo nell’Unione Europea ma che sono già in commercio al di fuori dei suoi confini. Qualora però un alimento derivato dalla produzione primaria abbia fatto registrare una storia sicura e comprovata di consumo in un paese terzo, il Regolamento in esame prevede una procedura agevolata per l’immissione sul mercato dell’Unione di “alimenti tradizionali da Paesi terzi”. La richiesta va presentata alla Commissione corredata dei dati sulla sicurezza d’uso nel paese di provenienza. Al ricevimento di una notifica, la Commissione valuta la validità della domanda, la sua completezza e la presenza delle informazioni richieste. La Commissione trasmette quindi la notifica valida agli Stati membri e all’EFSA: questi ultimi potranno presentare entro quattro mesi obiezioni debitamente motivate alla sicurezza e immissione sul mercato dell’alimento tradizionale in questione. In assenza di contestazioni, la Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’alimento tradizionale e aggiorna l’elenco dell’Unione e l’alimento tradizionale può essere legalmente immesso sul mercato dell’Unione Europea.
È questa la procedura che l’imprenditore che voglia rinnovare il proprio business avvalendosi di mosche, larve della farina, grilli e bachi da seta deve seguire. Non c’è bisogno di storcere il naso: i cultori con palati più audaci riportano infatti che, mentre i grilli hanno un gusto simile a quello dei popcorn, le tarme della farina ricordano il gusto delle nocciole tostate. Insomma: provare per credere, ma non così in fretta!
*L’articolo è parte della rubrica The Young Desk, se non hai la minima idea di cosa sia clicca QUI